Difesa. Difendere. Essere difesi.
Il vocabolario Treccani ci offre la definizione letterale di difesa: “proteggere, preservare dal male, dai pericoli, dalle offese e sim.”.
L’avvocato, in quanto garante di giustizia, deve difendere il diritto del suo cliente alla celebrazione di un processo giusto, svolto nel pieno rispetto delle regole dettate dal nostro Ordinamento.
Tuttavia, comunemente ed erroneamente, si crede che il “diritto alla difesa” spetti solo ed esclusivamente a chi ha una situazione economica agiata.
Nulla di più falso.
L’istituto del Patrocinio a spese dello Stato, cd. “Gratuito Patrocinio” è disciplinato dal Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). Lo stesso, difatti, consente ai soggetti non abbienti di agire in giudizio e di difendersi dinnanzi all’autorità giudiziaria.
Nello specifico l’art. 74 del D.P.R. 115/2002 recita:
“È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”.
In buona sostanza, tutte le spese inerenti al compenso dell’avvocato che, per essere nominato in tale caso, deve essere necessariamente iscritto in apposite liste, sono a carico dello Stato.
A ben vedere, le predette garanzie provengono primariamente dalla nostra Carta Costituzionale.
Difatti, all’art. 24 della stessa, si stabilisce che: “La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
Ed ancora, i medesimi principi si rinvengono nella Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo, cd. CEDU.
All’art. 6, comma 3, lett. c della stessa, si chiarisce che: ogni accusato ha il diritto di “avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia”.
Ebbene, per essere ammessi al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, bisogna rispettare delle regole ben precise dettate dal su menzionato Testo Unico, considerato che tale “spesa” grava sui contribuenti e che quindi non deve e non può essere infondata.
Nello specifico, l’istanza di ammissione può essere presentata, in ogni stato e grado del processo, da un soggetto che abbia un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82.
Entro i limiti di reddito previsti, chi può usufruire del predetto beneficio?
I cittadini italiani, i cittadini stranieri o gli apolidi – purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale – gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.
Alla luce di quanto espresso sino ad ora, occorre fare una precisazione non di poco conto.
A ben vedere, difatti, il beneficio del Patrocinio a spese dello Stato può essere esteso anche ad altre categorie di soggetti a prescindere dai limiti reddituali.
Ad esempio:
- la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 612-bis (atti persecutori cd. “Stalking”), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (Corruzione di minorenne) e 609-undecies (Adescamento di minorenni) del codice penale;
- il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento;
- i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.
Ebbene, sorge spontaneo chiedersi perché il Legislatore abbia previsto l’estensione del predetto beneficio a prescindere dalle problematiche economiche del soggetto richiedente.
Il quesito è di facile risoluzione se si valuta il crescente allarme sociale e la maggiore sensibilità culturale e giuridica in materia di violenza di genere e di violenza perpetrata nei confronti dei minori d’età.
È opportuno osservare come la Legge del 23 aprile 2009, n. 38 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori – abbia introdotto la disposizione secondo cui la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 612-bis (atti persecutori cd. “Stalking”), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (Corruzione di minorenne) e 609-undecies (Adescamento di minorenni) del codice penale può essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge.
L’intento del Legislatore è evidente: garantire l’accesso, privo di qualsivoglia ostacolo di carattere economico, alla tutela giurisdizionale, da parte di chi ha subito un reato particolarmente lesivo della sua persona e della sua dignità.
Chi è vittima di determinate condotte criminose, che inficiano in maniera notevole l’integrità fisica e morale di coloro che la subiscono, si trova davanti un gravoso compito: denunciare l’offesa subita.
L’eliminazione dell’ostacolo economico, difatti, amplia la tutela legislativa della vittima che viene incoraggiata a partecipare attivamente al percorso processuale di ricerca della verità attraverso la denuncia delle condotte patite.
Difatti, la condizione sociale e il reddito di una donna non devono rappresentare un ostacolo e quindi una possibile esclusione da tali garanzie legislative.
Altresì, il predetto libero accesso alla Giustizia, funge da ulteriore deterrente per chi commette tali deprecabili condotte. Infatti, l’autore delle stesse sa che la vittima sarà più incline a rendere edotte le Autorità competenti circa le condotte perpetrate.
Di notevole rilevanza, in tal senso, è la pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta in data 3 dicembre 2020 e pubblicata l’11 gennaio 2021.
Ebbene, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli, nonostante la granitica Giurisprudenza a favore dell’estensione dell’istituto del Patrocinio a spese dello Stato in favore delle vittime di violenza sessuale, atti persecutori, etc, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale su tale questione.
Ovviamente, la Corte Costituzionale si è pronunciata a favore di tale estensione, bocciando nettamente l’ipotesi di incostituzionalità, sancendo inequivocabilmente la volontà di offrire un concreto sostegno materiale e psicologico alle donne vittime di tali violenze.
È evidente che tale favorevole pronuncia, assume ancor più rilievo se si pensa che nell’ultimo anno, come conseguenza delle misure restrittive imposte a causa della pandemia, vi è stata un’impennata di casi di violenza e di atti persecutori nei confronti di molte donne.
L’emersione del fenomeno è importante e serve a salvare più vite di quanto si pensi.
È opportuno e mai retorico ricordare che, a prescindere da qualsiasi sostegno lo Stato offra, occorre essere forti e coraggiose per uscire da tali violenze.
A tal proposito esiste un numero gratuito per chi è vittima di tali violenze, il 1522, attivo 24h su 24.
Avvocato penalista, nata a Cosenza.
Socia della Camera Penale di Cosenza “Avvocato Fausto Gullo” e componente dell’Osservatorio “Diritto e Società” della stessa, impegnata nel sociale con club service internazionali e associazioni, è co-fondatrice dell’associazione culturale Xenìa di Cosenza.
Appassionata di letteratura, musica, viaggi, vinili, vintage… Ed è anche una polistrumentista!